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Non e` sufficiente che le condizioni dell`azione, ivi compresa la legittimazione ad agire, siano presenti al momento della proposizione della domanda giudiziale, occorrendo che esse sussistano anche quando il giudice di pronuncia sulla domanda. Nulla autorizza a ritenere che questo principio non si applichi anche con riguardo alle azioni promosse per far annullare le deliberazioni assembleari di societa` per azioni. Legittimati all`esercizio di siffatte azioni sono solo i soggetti ai quali specificatamente la legge accorda tale legittimazione, e tra essi i soci, purche` non abbiano essi stessi positivamente concorso all`adozione della deliberazione. E` questo un corollario del principio maggioritario, dal quale e` retto il funzionamento dell`assemblea, giacche` ogni socio e` tenuto ad accettare le decisioni prese dalla maggioranza, anche
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contro il suo volere, ma soltanto a condizione che si tratti di decisioni adottate in conformita` della legge e dello statuto. Donde l`ulteriore conseguenza che, a differenza di quel che accade in caso di deliberazioni assembleari affette da nullita` ai sensi dell`art. 2379 c.c., per esercitare l`azione di annullamento non occorre che il socio impugnante (assente o dissenziente rispetto alla deliberazione impugnata) dimostri anche l`esistenza di un proprio specifico interesse ad agire, essendo questo gia` implicato nella sua stessa qualita` di socio. Da quanto sopra discende che il venir meno, in corso di causa, del requisito di legittimazione consistente nell`essere l`attore socio della societa` convenuta impedisce al giudice di pronunciare l`eventuale annullamento della deliberazione assembleare impugnata, perche` e` venuto meno altresi` il
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potere dell`attore di interloquire sul modo di essere e di operare degli organi sociali, e percio` anche attraverso l`annullamento di quella deliberazione, il potere d`incidere sugli effetti che essa ha prodotto, o e` ancora in grado di produrre nella sfera della societa` e di imporre eventualmente agli amministratori di adottare i conseguenti provvedimenti. Ai principi sopra richiamati fa eccezione unicamente il caso in cui il venir meno della qualita` di socio in capo all`impugnante sia diretta conseguenza proprio dalla deliberazione la cui legittimita` egli contesta. E` evidente che, in tal caso, anche la stessa legittimazione dell`attore ad ulteriormente interferire con l`attivita` sociale sta o cade a seconda che la deliberazione impugnata risulti o meno legittima.
Cassazione Civile, Sezione Prima, Sentenza n. 26842 del 7 novembre 2008
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